lunedì 24 aprile 2017

L'avvocato risponde: "Viaggiare in auto con animali domestici: cosa rischio?"

Con l’avvicinarsi della bella stagione sorgono spontanei i dubbi circa la possibilità di trasportare animali durante gli spostamenti in macchina. Il trasporto degli animali in auto è contemplato dal Codice della Strada e prevede alcune regole al fine di salvaguardare la sicurezza di conducente e passeggeri (anche delle altre vetture), la massima concentrazione alla guida e l’incolumità dell’animale stesso.


La guida con animali a bordo è disciplinata dall'art. 169 del Codice della Strada, dedicato al trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore, da cui si evince che:
·         si possono trasportare in auto soltanto animali domestici;
·         si può viaggiare con più animali contemporaneamente, a patto che siano in una apposita gabbia o trasportino, oppure si trovino nel vano posteriore dell'auto diviso da rete o divisorio (nel caso di rete o divisorio permanenti, il dispositivo deve essere autorizzato dalla direzione generale della Motorizzazione Civile);
·         si può viaggiare con al massimo un solo animale domestico se non provvisto di gabbia o se non viaggia nel vano posteriore diviso dalla rete, sempre assicurandosi che non sia di intralcio alla guida;
·         non si può viaggiare con animali liberi di circolare in auto senza sistemi di ritenzione (come ad esempio un guinzaglio appositamente legato).

Le sanzioni per chi non seguisse queste disposizioni vanno dagli 84 ai 335 euro di multa, cui si aggiunge la detrazione di un punto dalla patente. Per fugare ogni dubbio, riportiamo di seguito l’articolo 169, comma 6 del Codice della Strada:

“Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

Avv. Giovanna Richini
Consulente legale presso il Nostalgia Club 

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